Cosa fa lo psicologo?
Lo psicologo è un professionista che, dopo il conseguimento della laurea e lo svolgimento di un tirocinio post lauream di un anno, ha superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione ed è iscritto all’Ordine degli Psicologi della propria regione. Lo psicologo può utilizzare “gli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” nonché svolgere “attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.” (Art.1 Legge 56/89)
Cosa fa lo psicoterapeuta?
Lo psicoterapeuta è un professionista che, dopo aver conseguito una laurea in psicologia o medicina e chirurgia, abbia frequentato “corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”. (Art.3 Legge 56/89)
Le scuole di specializzazione che permettono l’iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti sono molto diverse fra loro a seconda della tipologia di approccio e degli orientamenti teorici a cui si riferiscono (orientamento costruttivista, cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale, psicoanalitico…). Lo psicoterapeuta, a differenza dello psicologo, è più preparato in tema di psicopatologia e utilizza specifiche tecniche terapeutiche di intervento che ha appreso durante il suo lungo corso di specializzazione.
Lo psicologo ha il segreto professionale?
Lo psicologo è “tenuto al segreto professionale” (Art. 11 CDPI) a cui può derogare “esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.” (Art. 12 CDPI). Altri casi di deroga riguardano “l’obbligo di referto o di denuncia” e “qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”. (Art. 13 CDPI).